Pillole di diritto: l’importante ruolo dell’amministratore di sostegno

Nuova rubrica per il settore “Adulti” di In punta di Piuma: sarà dedicata alla spiegazione, in modo semplice e chiaro, di alcune delle figure e degli istituti previsti dalla legge per la tutela delle persone più fragili. A curare lo spazio, il giovane avvocato Monia Marrocu.

Maria ha 90 anni.

La sua mente è vispa come i suoi occhietti, ma la vecchiaia si fa sentire e, per le sue povere gambe infermi nella sedia a rotelle, occuparsi del disbrigo di tutte le attività quotidiane è diventato un peso: andare al CAF, prenotare le visite mediche, recarsi dal consulente del lavoro, stipulare i contratti con le badanti….

Giovanni ha 60 anni e, da almeno dieci, lotta con quel “male che ha stravolto la sua vita.

Anche per lui che gran parte del suo tempo lo trascorre in ospedale tra cicli di chemioterapia e visite mediche, occuparsi degli incombenti quotidiani è diventato un problema. Lui non ha figli, né una moglie. E domani, quando anche la lucidità lo abbandonerà, chi potrà sottoscrivere per lui il consenso informato per i trattamenti terapeutici?

Melissa di anni ne ha 40.

Ma le è stata diagnosticata una grave forma di depressione da almeno cinque. Durante i periodi più difficili, non riesce a recarsi nei luoghi pubblici. In quei momenti così bui, per lei è impensabile fare la fila alle poste, anche solo per pagare la bolletta dell’Enel.

Franco di anni ne ha 80.

E’ un uomo fortunato. Cinque figli e sedici nipoti amorevoli che “litigano per accoglierlo a casa, portarlo a passeggio e colmarlo di quello stesso immenso amore che lui, buon padre, ha sempre dispensato con generosità alla famiglia. Ma Franco ha l’Alzheimer e l’ultima volta che è andato al supermercato da solo non ha ritrovato la via ed è stato riaccompagnato a casa dal vigile locale. Inoltre, la gestione dei suoi appartamenti dati in locazione, costituiscono un impegno gravoso per lui che a volte e’ così spaesato da non ricordare neppure i nomi degli inquilini. E, per quanto i suoi figli ce la mettano tutta per aiutarlo, c’è sempre un impedimento burocratico che richiede la sua presenza o la sua firma.

I nomi sono chiaramente frutto della fantasia della scrivente, ma le situazioni no.

Sono pezzi di vita. Di ognuno di noi.

In questi e numerosi altri casi, la legge prevede un istituto, quello dellamministratore di sostegno che offre una tutela ad un soggetto in difficoltà ( temporanea o permanente), a provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi (per l’età, la disabilità o la menomazione psichica).

La tutela consiste appunto, nell’affiancargli un soggetto, l’amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio, e che viene individuato preferibilmente tra i suoi familiari e, ove non vi fossero, nei Servizi Sociali del comune di appartenenza o tra persone iscritte in un apposito albo (quello degli amministratori di sostegno) istituito presso ogni tribunale.

La persona dell’amministratore di sostegno può essere indicato persino dallo stesso beneficiario che, se è in grado di farlo, sceglie e indica come suo amministratore di sostegno una persona a lui cara e/o di fiducia.

Sovente, mi capita di proporre ai clienti che mi raccontano problematiche simili a quelle che vi ho descritto, di richiedere la nomina di un amministratore di sostegno per i propri cari.

La risposta il più delle volte e’ semplice e concisa, una fra tutte: mia madre è perfettamente capace di intendere e di volere, soffrirebbe se si sentisse trattata come un’ incapace”.

E allora, spiego loro, nei termini più semplici possibili ( il che non è facile quando si parla di “diritto”) che l’amministrazione di sostegno mira proprio a preservare la capacità di autodeterminazione del beneficiario, non è un’interdizione per intenderci e, in realtà il soggetto che ne beneficia ottiene, compatibilmente con le sue specifiche esigenze, la minore limitazione possibile della sua “capacità di agire” che, nel gergo giuridico significa la capacità di compiere atti giuridici produttivi di effetti (firmare i contratti, ad esempio).

Ci saranno atti che l’amministratore di sostegno potrà compiere in nome e per conto del beneficiario (sostituendosi cioè ad esso) e altri atti che il beneficiario potrà compiere personalmente ma con l’assistenza dell’amministratore di sostegno (che lo affiancherà), mentre per tutto ciò che non è espressamente previsto il beneficiario continuerà ad operare in piena autonomia.

L’amministratore offrirà dunque, il suo “sostegno per il compimento di determinati atti compatibilmente con le specifiche esigenze del beneficiario (abbiamo visto che la storia e quindi le esigenze di Franco sono diverse da quelle di Maria).

Il fine in sintesi è solo quello di semplificare e, auspicabilmente migliorare, la vita di tanti Maria, Giovanni, Melissa e Franco.

Monia Marrocu

Autore dell'articolo: Redazione